Il TAR dà ragione ai No MUOS


Il MUOS, il nuovo sistema di telecomunicazioni satellitari della Marina militare Usa, è stato realizzato a Niscemi grazie ad autorizzazioni e provvedimenti illegittimi della Regione Siciliana. Lo ha sancito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con la sentenza emessa il 23 febbraio scorso che ha accolto i ricorsi proposti da Legambiente, dal Coordinamento Regionale dei Comitati No MUOS e dal Movimento No MUOS Sicilia contro l’atto della Regione presieduta da Rosario Crocetta del 24 luglio 2013 che aveva revocato lo stop ai lavori di costruzione del megaimpianto militare ordinato il 29 marzo precedente.

“La sentenza del TAR di Palermo evidenzia come la Regione Siciliana aveva fondato i suoi provvedimenti di revoca, non già su sopravvenute valutazioni di interesse pubblico, bensì su vizi delle autorizzazioni originarie emesse l’1 e il 28 giugno 2011, perché carenti di validi studi sui rischi del MUOS per la popolazione e l’ambiente e di studi riguardo i rischi per il traffico aereo”, spiegano Sebastiano Papandrea e Paola Ottaviano, legali dei Comitati No MUOS. “I lavori a Niscemi sono iniziati e proseguiti in assenza di valido titolo autorizzativo e sono quindi integralmente abusivi. Inoltre, l’autorizzazione paesaggistica, necessaria per la realizzazione dell’opera all’interno della zona A della riserva naturale orientata Sughereta, sito di importanza comunitaria, era frattanto scaduta e non rinnovata”. Sempre secondo i giudici del TAR, la cosiddetta revoca delle revoche del 24 luglio 2013 era un “atto inidoneo a produrre l’effetto della reviviscenza delle autorizzazioni originarie” e la Regione Siciliana avrebbe dovuto avviare invece un nuovo iter autorizzatorio, acquisendo, in particolare, una nuova valutazione di incidenza ambientale e un nuovo nullaosta paesaggistico.

“Sussistono, ad avviso di questo giudice, i dedotti vizi di contraddittorietà fra atti, erroneità dei presupposti e difetto di motivazione”, spiega il TAR. Viene pure lamentato come l’Assessorato regionale competente non abbia preventivamente verificato la conformità del progetto del MUOS con particolare riferimento all’inquinamento elettromagnetico ed ai rischi di incidente derivanti dalle tecnologie utilizzate, né assolutamente valutato gli effetti di un eventuale sisma sulle antenne satellitari (crollo, modifica del puntamento delle parabole, etc). Nessuna attenzione è stata data ai pericoli generati per il traffico aereo in Sicilia, nonostante alcuni tecnici e lo stesso ente di assistenza al volo ENAV abbiano evidenziato come le emissioni del MUOS potranno interferire con ben 12 rotte fra gli aeroporti di Comiso, Sigonella e Catania-Fontanarossa. Sono inoltre bollati come “erronei e carenti” i presupposti con cui la Regione Sicilia ha giustificato l’autorizzazione alla riapertura dei cantieri di Niscemi. Crocetta, infatti, aveva motivato la cosiddetta revoca delle revoche con le risultanze di uno studio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità che riteneva “rispettati i limiti della legislazione italiana in materia di protezione della salute umana dai campi elettromagnetici” del MUOS, prevedendo solo rischi “del tutto trascurabili” per il territorio niscemese. “L’inadeguatezza di siffatto studio a superare le carenze rilevate dalla Giunta regionale, emerge anche sul piano contenutistico”, afferma il TAR. “Lo studio dell’ISS costituisce un documento non condiviso da tutti i professionisti che hanno composto il gruppo di lavoro e – fatto ancor più significativo – proprio dai componenti designati dalla Regione Siciliana, il dott. Mario Palermo e il Prof. Massimo Zucchetti del Politecnico di Torino”. I due esperti, nello specifico, con una loro autonoma relazione, avevano evidenziato diverse incongruenze e omissioni dello studio dell’ISS, e le loro valutazioni critiche erano state poi condivise dal prof. Marcello D’Amore dell’Università “La Sapienza” di Roma, esperto super partes nominato dai giudici del Tribunale amministrativo.

I legali dei No MUOS avevano pure posto l’attenzione sulla possibile violazione degli articoli 80, 87 e 11 della Costituzione relativamente all’Accordo per l’installazione del sistema militare di proprietà ed esclusivo uso della Marina Usa (mai discusso in ambito Nato), sottoscritto il 6 aprile 2006 tra le forze armate italiane e statunitensi, senza la previa approvazione da parte del Parlamento e la promulgazione da parte del Capo dello Stato. Sul punto, il TAR ha preferito non esprimersi. “Sul sospetto di incostituzionalità degli accordi bilaterali sottostanti all’impianto MUOS di Niscemi – scrivono i giudici - premesso che la questione esorbita dagli interessi di tipo ambientalistico per i quali i ricorrenti sono legittimati ad agire, si ritiene comunque che essa non sia immediatamente rilevante per lo scrutinio di legittimità degli atti amministrativi oggetto di gravame e comunque non sia neppure non manifestamente infondata alla luce di quanto segnalato dall’Ufficio legislativo del Ministero della Difesa”.
“Questa sentenza è senza alcun dubbio una vittoria degli attivisti e di tutto il movimento No MUOS e una sonora disfatta delle forze armate Usa e di tutto l’apparato politico-militare e affaristico internazionale”, commentano gli attivisti del Coordinamento regionale dei Comitati No MUOS. “Nessuno potrà ignorare quanto stabilito dal TAR, vale a dire che abbiamo sempre avuto ragione sull’estrema pericolosità di questo sistema di guerra e che le autorizzazioni sono state concesse violando le normative urbanistiche e ambientali e perfino anche quelle antimafia. Ora più che mai occorre mobilitarsi per non farsi strappare la vittoria da una politica collusa. È tempo di abbattere la costruzione abusiva del MUOS, smantellare le 46 antenne della Marina Usa per le telecomunicazioni con i sottomarini nucleari attive a Niscemi dai primi anni ‘90 e restituire la riserva Sughereta alla libera e pacifica fruizione dei cittadini e della fauna”.

Pubblicato in lacittàfutura.it, il 22 febbraio 2015, http://www.lacittafutura.it/italia/cittadinanza/il-tar-da-ragione-ai-no-mous.html

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